Accordo privato e di riservatezza OEM sulle batterie al litio
Parte A (Committente/Cliente):________________________
Codice di Credito Sociale Unificato/Numero ID:________________________
Indirizzo:________________________
Informazioni sui contatti:________________________
Parte B (produttore/processore OEM):________________________
Codice unificato del credito sociale:________________________
Indirizzo:________________________
Informazioni sui contatti:________________________
La Parte A, invece, affida alla Parte B il compito di condurre servizi di personalizzazione, produzione, lavorazione, assemblaggio OEM transfrontalieri e relativi servizi di supporto per prodotti di batterie al litio. Nel corso della cooperazione transfrontaliera, la Parte B accederà e otterrà una serie di informazioni private e riservate della Parte A, incluse ma non limitate a informazioni commerciali, dati tecnici, risorse del marchio, informazioni sui clienti e documenti commerciali transfrontalieri.
Standardizzare la raccolta, l'uso, l'archiviazione e la divulgazione di informazioni riservate, prevenire la fuga di informazioni, l'abuso e l'uso improprio, proteggere i diritti e gli interessi legittimi di entrambe le parti nella cooperazione transfrontaliera e rispettare leRegolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR),Legge sulla sicurezza informatica della Repubblica popolare cinese,Legge sulla protezione dei dati personali della Repubblica popolare cinese,Diritto contrattualee altre leggi e regolamenti internazionali e nazionali applicabili, entrambe le parti stipulano il presente Accordo di riservatezza attraverso una negoziazione amichevole sul principio di uguaglianza, volontarietà, buona fede e reciproco vantaggio.
Articolo 1 Definizione e ambito delle Informazioni Riservate
Ai fini del presente accordo,Informazioni riservatesi riferisce a tutte le informazioni non pubbliche, di valore commerciale e proprietarie ottenute, generate o divulgate da entrambe le parti durante la cooperazione transfrontaliera OEM sulle batterie al litio, sotto forma di testo scritto, elettronico, orale, campione, disegno, dati o qualsiasi altra forma tangibile o immateriale. L'ambito dettagliato è specificato come segue:
1.1 Informazioni riservate esclusive della Parte A
(1)Informazioni sulla personalizzazione del marchio e dell'OEM: marchi, loghi, documenti di autorizzazione del marchio, soluzioni di imballaggio esclusive, standard di identificazione del prodotto, specifiche di progettazione del marchio e materiali di marketing transfrontalieri del marchio della Parte A;
(2)Informazioni tecniche sulla batteria al litio: parametri personalizzati della cella, capacità, tensione, velocità, resistenza interna, grado di protezione, rapporto di formula, tecnologia di produzione, processo di assemblaggio, standard di test, requisiti di qualità, disegni di progettazione, dati di test campione, soluzioni di ricerca e sviluppo e schemi di miglioramento tecnico;
(3)Informazioni sul commercio commerciale e transfrontaliero: quantità dell'ordine OEM, programma di produzione, ciclo di consegna, sistema di prezzi, preventivo, struttura dei costi, termini di regolamento, canali di approvvigionamento, dati sulla catena di fornitura, piani logistici transfrontalieri e informazioni sulla dichiarazione doganale;
(4)Informazioni private del cliente: Informazioni sui clienti finali della Parte A, inclusi elenchi di clienti, dettagli di contatto, richieste di approvvigionamento, registri di cooperazione, dati post-vendita e altre informazioni private sui clienti coinvolti in transazioni transfrontaliere;
(5)Altre informazioni riservate: dati operativi della Parte A, informazioni finanziarie, piani di cooperazione non pubblicati, documenti di gara e sistemi di gestione interni.
1.2 Informazioni riservate generali di entrambe le parti
Contenuto del presente Accordo e documenti di cooperazione supplementari, informazioni di contatto del personale, registri delle comunicazioni di cooperazione, dati di accettazione della produzione, rapporti di ispezione di qualità, materiali personalizzati non standard generati durante la cooperazione e altre informazioni confermate come riservate da entrambe le parti.
1.3 Esclusione di Informazioni Riservate
Non saranno considerate Informazioni Riservate le seguenti informazioni: informazioni disponibili al pubblico, informazioni divulgate senza colpa della parte ricevente, informazioni legalmente possedute dalla parte ricevente prima della cooperazione, informazioni divulgate con il consenso scritto della parte divulgante e informazioni la cui divulgazione è obbligatoria per disposizioni imperative di legge, autorità giudiziarie o autorità amministrative.
Articolo 2 Norme per l'utilizzo e l'archiviazione delle informazioni
2.1 La Parte B utilizzerà le Informazioni riservate della Parte Asolo per l'esecuzione di questa cooperazione OEM transfrontaliera, compresi la produzione del prodotto, il controllo qualità, la consegna e i servizi post-vendita per gli ordini della Parte A. La Parte B non dovrà ampliare l'ambito di utilizzo, né utilizzare le informazioni per la propria ricerca e sviluppo, produzione e vendita, né fornire, copiare o imitare la tecnologia e i materiali del marchio della Parte A per terze parti.
2.2 La Parte B istituirà un sistema standardizzato di gestione delle informazioni riservate, implementerà la gestione esclusiva dell'archiviazione di documenti tecnici, dati, campioni e disegni della Parte A, assegnerà personale speciale per gestire gli affari di cooperazione transfrontaliera, limiterà rigorosamente i diritti di accesso del personale interno e vieterà ai dipendenti irrilevanti di visualizzare, copiare o diffondere informazioni riservate.
2.3 Tutta l'archiviazione e la trasmissione delle informazioni private della Parte A dovranno essere completate tramite le apparecchiature aziendali conformi e il sistema dedicato della Parte B. A telefoni cellulari privati, personal computer, dischi U, dischi cloud personali e altri dispositivi non autorizzati è vietato archiviare, eseguire il backup o trasmettere le informazioni riservate della Parte A. Sono severamente vietati lo screenshot, la registrazione, la fotografia e la conservazione non autorizzata di dati riservati.
2.9 Senza il consenso ufficiale scritto del sigillo della Parte A, la Parte B non potrà copiare, estrarre, manomettere, adattare o riutilizzare le Informazioni riservate della Parte A, né trasferire o prestare alcun materiale riservato a terzi.
Articolo 3 Obblighi di riservatezza
3.1 Entrambe le parti si impegnano ad assumersi rigorosi obblighi di riservatezza per le Informazioni riservate ottenute l'una dall'altra e ad adottare standard di protezione non inferiori a quelli utilizzati per i propri segreti commerciali per garantire l'archiviazione sicura e prevenire la fuga di informazioni.
3.2 Obblighi esclusivi per la Parte B nelle attività OEM transfrontaliere: la Parte B manterrà strettamente riservati tutti i parametri fondamentali personalizzati, i processi di produzione esclusivi e gli schemi OEM dei prodotti delle batterie al litio della Parte A. La Parte B non divulgherà informazioni personalizzate sul prodotto a colleghi o terze parti, non produrrà o venderà privatamente prodotti OEM personalizzati della Parte A e non copierà o imiterà prodotti simili basati sui dati tecnici della Parte A.
3.4 Durante il periodo di cooperazione e dopo la cessazione della cooperazione, nessuna delle parti dovrà utilizzare le informazioni private, le risorse commerciali o le risorse tecniche dell'altra parte per concorrenza sleale, incluso ma non limitato allo scippo di clienti o al plagio di soluzioni di prodotti.
3.5 Ciascuna delle parti dovrà informare tempestivamente l'altra parte non appena scopre qualsiasi rischio di fuga di informazioni, furto o abuso e cooperare pienamente per adottare misure correttive e di controllo delle perdite.
Articolo 4 Restituzione e distruzione delle Informazioni Riservate
4.1 Entro3 giorni lavoratividopo la risoluzione del presente Contratto, il completamento della cooperazione o in qualsiasi momento su richiesta della Parte A, la Parte B dovrà restituire incondizionatamente tutto il materiale cartaceo ed elettronico riservato della Parte A, inclusi ma non limitati a disegni di progettazione, schemi tecnici, documenti relativi ai parametri, contratti commerciali, dati dei clienti, campioni di prodotti e prodotti difettosi.
4.2 Per i dati elettronici, i file di backup e i record della cache che non possono essere restituiti fisicamente, la Parte B eliminerà e distruggerà completamente e permanentemente tutto il contenuto senza conservare alcun backup, duplicato o frammento residuo. La Parte B fornirà un certificato di distruzione scritto alla Parte A e collaborerà alla verifica della Parte A.
4.3 Per i materiali conservati con conferma scritta della Parte A, la Parte B continuerà ad adempiere agli obblighi di riservatezza fino a quando la Parte A non rilascerà formalmente per iscritto la responsabilità di riservatezza.
Articolo 5 Termine di riservatezza
Gli obblighi di riservatezza del presente Contratto sopravvivranno alla risoluzione, cancellazione o scadenza dell'accordo principale di cooperazione OEM.Il termine di riservatezza sarà permanente dalla data di efficacia della collaborazione. I segreti tecnici fondamentali, le informazioni esclusive sulla personalizzazione OEM e le informazioni private dei clienti saranno permanentemente riservate. Se necessario, entrambe le parti possono negoziare e confermare separatamente un termine di riservatezza fisso.
Articolo 6 Responsabilità per inadempimento contrattuale
6.1 Se la Parte B viola qualsiasi obbligo di riservatezza ai sensi del presente Contratto, inclusa la fuga di informazioni, l'uso non autorizzato, la conservazione privata, lo sviluppo secondario, l'imitazione del prodotto o lo scippo di clienti, la Parte B dovrà pagare alla Parte A un risarcimento danni pari a[Importo personalizzato]RMB (o valuta estera equivalente).
6.2 Se la liquidazione dei danni non è sufficiente a coprire le perdite della Parte A, la Parte B dovrà risarcire integralmente la Parte A per tutte le perdite dirette e indirette, incluse ma non limitate alla perdita del marchio, alla perdita di profitti di mercato, alle spese legali, alle spese legali, alle spese notarili, alle spese di viaggio e alle perdite per rivendicazioni di terzi derivanti da controversie transfrontaliere.
6.3 Qualsiasi violazione da parte della Parte B che causi danni al marchio, perdita di mercato, controversie per violazione transfrontaliera o sanzioni amministrative alla Parte A sarà interamente a carico della Parte B. Se le circostanze costituiscono un reato, la Parte A si riserva il diritto di perseguire la responsabilità penale della Parte B e delle relative persone responsabili.
6.4 Se la Parte A divulga le legittime informazioni commerciali della Parte B in violazione del presente Contratto, la Parte A dovrà risarcire la Parte B per tutte le perdite economiche dirette subite.
Articolo 7 Clausola di Esenzione
7.1 Nessuna parte sarà responsabile per inadempimento contrattuale qualora la comunicazione dei dati sia imposta da leggi imperative, pronunce giudiziarie o ordini amministrativi. Tuttavia, la parte divulgante dovrà avvisare l'altra parte in anticipo per iscritto e controllare rigorosamente l'ambito della divulgazione entro i requisiti legali.
7.2 Nessuna delle parti sarà responsabile per la perdita di informazioni causata da forza maggiore, importanti vulnerabilità della sicurezza della rete o attacchi dannosi di terze parti al di fuori del controllo soggettivo. Entrambe le parti si informano tempestivamente e adottano attivamente misure correttive.
Articolo 8 Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto sarà risolta mediante negoziazione amichevole. Se la negoziazione fallisce,ciascuna delle parti avrà il diritto di intentare un'azione legale presso il tribunale popolare avente giurisdizione sul luogo in cui si trova la Parte A.
Articolo 9 Disposizioni varie
9.1 Il presente Contratto è un accordo accessorio all'accordo quadro di cooperazione transfrontaliera OEM relativo alle batterie al litio e avrà lo stesso effetto giuridico dell'accordo quadro. Gli accordi aggiuntivi stipulati da entrambe le parti costituiscono parte integrante del presente Contratto.
9.2 Qualora una qualsiasi clausola del presente Contratto sia ritenuta non valida o revocabile a causa del mancato rispetto delle leggi applicabili, la validità delle restanti clausole non sarà pregiudicata.
9.3 Il presente Contratto è redatto in duplice copia, ciascuna delle parti ne possiede una copia. Esso entrerà in vigore con la firma e il sigillo di entrambe le parti, con uguale effetto giuridico.
(Nessun testo qui sotto)
Parte A (Committente/Cliente):________________________
Firma/Timbro: ________________________
Data: ______ / ______ / ______
Parte B (produttore/processore OEM):________________________
Firma/Timbro: ________________________
Data: ______ / ______ / ______